“Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”
(audizione di Rete Imprese Italia alla Camera dei Deputati 8 aprile 2014)
Ringraziamo la Commissione per l’odierna audizione.
L’emergenza occupazionale del nostro Paese ha raggiunto livelli preoccupanti per l’insieme della popolazione attiva e incide particolarmente sui giovani. Infatti, il tasso di disoccupazione giovanile (fascia 15-24 anni) è salito al 42,3%, da rilevazione Istat riferita a febbraio 2014 ( + 3,6% rispetto a febbraio 2013). Sempre da dato Istat a febbraio 2014 si registrano 365 mila occupati in meno rispetto a febbraio 2013.
R.E TE. Imprese Italia esprime un giudizio positivo sulle modifiche disposte dal DL 34/2014.
Nel provvedimento, infatti, sono contenute le istanze da tempo rappresentate da R.E TE. Imprese Italia, al fine di superare alcune rigidità del mercato del lavoro, che ne hanno rappresentato un freno, sia in termini di fruibilità delle misure, sia riguardo al contenzioso che negli anni si è alimentato sui contratti a tempo determinato .
Positivo l’apprezzamento sulle misure riferite al contratto a tempo determinato, all’apprendistato, al DURC ed ai contratti di solidarietà. Infatti, la storia delle Riforme del mercato del lavoro antecedenti alla Legge Fornero dimostra che queste hanno raggiunto i migliori risultati laddove, partendo dalla necessità di approntare strumenti ad hoc, per soddisfare fabbisogni regolatori di “nicchie” del mercato del lavoro, anche di carattere temporaneo, hanno consentito la crescita dell’occupazione, o almeno la sua tenuta, anche durante momenti di crisi o congiunture regressive.
La stessa riforma Fornero presenta un solo capitolo di successo, quello ispirato a una marcato depotenziamento della componente giudiziale sulla legittimità dell’apposizione del termine: il contratto a termine a-causale.
Si ritiene pertanto che, anche per conseguire risultati apprezzabili sul fronte del contrasto alla disoccupazione oltre che per la certezza del diritto, non debba in alcun modo essere modificato l’impianto del Decreto Legge in esame.
Qui di seguito riportiamo alcune considerazioni più specifiche nel merito dei singoli istituti e proposte di intervento volte a rendere più chiare e immediatamente fruibili le varie misure.
Contratto a tempo determinato
Come detto, si valuta estremamente positiva l’estensione dell’acausalità del contratto a termine a 36 mesi a partire dal 21 marzo 2014, norma che sicuramente alleggerirà il cospicuo contenzioso di questi anni in materia di determinazione delle causali e da sempre tra le richieste presentate in diversi contesti da R.E TE. Imprese Italia.
Per questo non si ritiene di proporre interventi emendativi, se non per regolamentare e armonizzare la disciplina previgente dei contratti acausali con le nuove disposizioni. E’ infatti importante che sia chiaro che i contratti acausali in essere, instaurati in base alla disciplina previgente, che prevedeva una durata massima di 12 mesi, possano agganciarsi al regime delle proroghe introdotto dal presente Decreto per raggiungere il tetto dei 36 mesi, altrimenti si produrrebbe il paradossale effetto che per incrementare l’occupazione con prospettive temporali più ampie si risolvano rapporti di lavoro già instaurati che avevano il solo limite di avere una previsione normativa di durata non superiore a 12 mesi.
Quanto al limite percentuale di utilizzo previsto dall’art. 1 del DL 34/2014 nella misura del 20%, apprezziamo l’intenzione del legislatore di salvaguardare l’autonomia collettiva, già ampiamente e storicamente consolidata sul tema e che pertanto va assolutamente mantenuta.
Apprendistato
Il Governo con le modifiche introdotte dall’art. 2 ha inteso semplificare l’istituto dell’apprendistato modificandone alcune disposizioni riferite al piano formativo nell’apprendistato professionalizzante, l’eliminazione delle percentuali di stabilizzazione, il pagamento delle ore di formazione nell’apprendistato di primo livello e la formazione trasversale e di base offerta dalle Regioni.
Esprimiamo un giudizio positivo su tutte le novita introdotte dal DL in materia di apprendistato che sicuramente consentiranno una maggiore applicazione dell’istituto ed un piu facile avviamento dei giovani ai settori del terziario del turismo e dell’artigianato, che da sempre hanno lavorato per la piena attuazione dell’apprendistato.
Rispetto alla formazione trasversale occorre chiarire il superamento dell’obbligo della formazione pubblica rimanendo inalterata la formazione professionalizzante realizzata in azienda
Durc
Da ultimo un giudizio positivo riguarda anche le previsioni di semplificazione riguardanti il rilascio del DURC contenute nell’art. 4 comma 1 del Dl riguardanti sia i soggetti che possono richiederlo sia la previsione di una durata univoca della validita dello stesso per tutte le tipologie di richieste (120gg). Tuttavia, per meglio perseguire l’obiettivo prefissato dal legislatore bisogna risolvere le criticita ancora presenti riguardo ai contenuti delle note di rettifica e alla formazione degli avvisi di addebito, sia attraverso il miglioramento del sistema di emissione e di controllo da parte dell’Inps, sia implementando la capacita di relazione dello stesso Istituto con gli intermediari telematici.
Contratti di solidarietà
L’art. 5 del DL stabilisce in materia di contratti di solidarietà per imprese assoggettate al regime CIGS che :
– la dotazione dei contratti di solidarietà sia incrementata di un fondo, per il 2014, di 15 milioni di euro che si aggiungono ai 50 milioni già stanziati con la legge di stabilità;
– le riduzioni contributive a favore dei datori di lavoro che riducono l’orario in solidarietà .
Si propone l’estensione di tali misure anche alle imprese non assoggettate al regime CIGS, per la forte crisi che soprattutto tale tipologia di impresa sta attraversando.