RENTRI – REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE SULLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI

 

L’ennesimo cambiamento sulla tracciabilità dei rifiuti.

 

Dal 15 dicembre 2024 è entrato in vigore il nuovo REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE SULLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI – RENTRI.

L’implementazione del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti) avverrà in più fasi.

Di seguito le date principali da tenere a mente:

  • 4 novembre 2024: inizio del servizio di stampa e vidimazione presso le Camere di Commercio dei registri di carico e scarico dei rifiuti.
  • 15 dicembre 2024: entrata in vigore del RENTRI per la tracciabilità dei rifiuti, con una fase iniziale di adattamento.
  • 23 gennaio 2025: obbligo di vidimazione digitale dei FORMULARI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI -FIR e dei registri, che segna il completamento della digitalizzazione del sistema.
    Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla tenuta e vidimazione dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), dal 4 novembre le imprese hanno potuto iniziare a fruire del servizio di stampa del format del registro di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio. Si tratta di un passaggio cruciale per preparare le aziende a una gestione totalmente digitale dei rifiuti.

 

Le Camere di Commercio avranno un ruolo centrale nella prima fase del processo, fungendo da punto di riferimento per la vidimazione dei registri di carico e scarico fino al passaggio definitivo alla gestione digitale dei documenti, che sarà pienamente operativo entro il 2025.

Questo nuovo sistema informativo, previsto dall’art 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006, è entrato in vigore in vigore dal 15 dicembre 2024.

La tappa successiva sarà il 23 gennaio 2025, quando entrerà in vigore la vidimazione digitale sia per i FIR (Formulari di identificazione rifiuti) che per i registri di carico e scarico, segnando la definitiva transizione dalla carta al formato digitale.

Il RENTRI è gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Come CNA Salerno abbiamo strutturato il servizio di assistenza ma invitiamo tutti i nostri associati a rivolgersi ai propri consulenti in merito all’attivazione di queste nuove procedure.

 

E’ opportuno sapere che le procedure di implementazione dei nuovi strumenti sono di diverso tipo: i registri possono essere compilati manualmente oppure con un software gestionale.

Dal 13 febbraio 2025 non sarà più possibile utilizzare i modelli di registro cronologico di carico e scarico definiti dal D.M. 148/1998 c.d. “vecchi”, anche se già vidimati.
A partire da tale data enti ed imprese gestori di impianti di trattamento rifiuti, trasportatori e intermediari di rifiuti, consorzi per il recupero di specifiche tipologie di rifiuti, enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con più di 50 dipendenti tengono il registro esclusivamente in formato digitale.
Dal 13 febbraio 2025 e sino all’iscrizione al RENTRI gli operatori tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo utilizzando il modello di cui all’allegato 1 del D.M. 4 aprile 2023 n. 59 (cd “nuovo”), il cui format è scaricabile dal portale del RENTRI a partire dal 4 novembre 2024, da vidimare presso le Camere di Commercio.
Rientrano in questa situazione:

  • enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con dipendenti tra 11 e 50 che si dovranno iscrivere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025;
  • tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi. Rientra in questa fattispecie sia l’ente che l’impresa con dipendenti fino a 10 ma anche il soggetto non rientrante in organizzazione di ente o impresa che si dovrà iscrivere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

 

Come CNA Salerno ci impegniamo ad avviare un confronto diretto con l’ente camerale al fine di fornirvi quante più indicazioni operative ed evitare l’inevitabile confusione.

Si allega il documento “Modalità Operative Trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), Accesso e iscrizione da parte degli operatori al RENTRI, Requisiti informatici per garantire l’interoperabilità e Modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori” RENTRI – Decreto_direttoriale 143 modalita operative (1)

Eventuali proroghe saranno tempestivamente comunicate.